(massima n. 1)
A seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato prima in ente autonomo — ex legge n. 210 del 1985 — e poi in società per azioni concessionaria del servizio ferroviario, per l'esecuzione di sequestri e pignoramenti di redditi dei dipendenti non trova più applicazione l'art. 3 D.P.R. n. 180 del 1950 — implicitamente abrogato, — bensì il successivo art. 4 dello stesso decreto che si riferisce ad aziende ed enti diversi dall'amministrazione dello Stato; ne consegue che sequestri e pignoramenti dei redditi dei dipendenti si eseguono presso l'amministrazione che conferisce i relativi assegni mensili e che — ex art. 26 c.p.c. — il foro dell'espropriazione forzata va individuato nel luogo ove ha sede la suddetta amministrazione, terzo debitore.