(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'Inps debba rendere la dichiarazione di terzo di cui all'art. 543 c.p.c., dovendosi eseguire il pignoramento non presso la sede legale dell'istituto, ma presso la sede bancaria che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza territoriale va individuata con riferimento all'anzidetta sede.