(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare č competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto), la competenza in ordine all'istanza di determinazione delle modalitā di esecuzione della sentenza dichiarativa dell'illegittimitā del trasferimento del lavoratore, e del suo diritto alla reintegrazione nel posto originariamente occupato, spetta al pretore del luogo in cui tale posto č ubicato, essendo al riguardo irrilevante l'organizzazione interna dell'ente datore di lavoro.