(massima n. 1)
Foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale, č esclusivamente quello dell'ubicazione dell'ufficio competente per l'erogazione della pensione (e non, neanche in via alternativa, quello della sede legale dell'ente), in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, interpretato alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1994, nel dichiarare l'illegittimitā dell'art. 3 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa a pignoramento di credito pensionistico di ex dipendente di un'Unitā sanitaria locale nei confronti dell'Inpdap, subentrato al Ministero del Tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza - Cpdel).