(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento di assegni a carico dell'Inps (ente ricompreso tra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'istituto che ne cura la gestione, con conseguente individuazione del giudice territorialmente competente con riferimento alla stessa, a condizione che si tratti di assegni dovuti per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi dipendenti all'ente erogatore, secondo quanto dispone l'art. 1 del citato D.P.R., radicandosi la competenza territoriale, nel caso di pensioni dovute ad altro titolo, nel luogo ove l'istituto ha sede, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, c.p.c.