Cass. pen. n. 36705/2019
L'illecito amministrativo di cui all'art. 179 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che sanziona il conducente del mezzo che circoli con il cronotachigrafo manomesso o alterato, concorre con il reato di cui all'art. 349 cod. pen., non sussistendo un rapporto di specialità tra le dette disposizioni ai sensi dell'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto esse si distinguono quanto al soggetto attivo (limitato dalla norma amministrativa a "chi circola" o "al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo nelle condizioni dapprima indicate), alla condotta punita (in quanto la violazione del sigillo tipica della fattispecie penale interviene autonomamente e comunque prima della condotta contemplata dall'illecito amministrativo) e all'elemento soggettivo (circoscritto nel reato al solo dolo). (In motivazione, la Corte ha anche rilevato che le norme tutelano beni giuridici diversi, atteso che l'art. 179 del D.L.vo n. 285 del 1992 considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale, mentre l'art. 349 cod. pen. mira a preservare l'identità della cosa cui fa riferimento il sigillo, precisando, tuttavia, che la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al principio di specialità).
Cass. pen. n. 18221/2019
Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all’art. 437 cod. pen., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all’art. 437 cod. pen. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa).
Cass. pen. n. 47211/2016
Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 cod. della strada — che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso — e quella di cui all’art. 437 cod. pen. — che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro — stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati — rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda — ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto che fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi istallati sui medesimi).
Cass. civ. n. 14440/2010
In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, alla luce della disciplina recata dall'art. 179, comma 2, cod. strada e dal Regolamento CEE n. 3821/85, di cui la citata norma costituisce attuazione, il conducente del veicolo è tenuto ad utilizzare soltanto il proprio foglio di registrazione (il quale, secondo quanto si evince dall’art. 15 di detto Regolamento, è documento necessariamente individuale), sicché potrà legittimamente configurarsi il caso di utilizzo di diversi veicoli provvisti di cronotachigrafo da parte dello stesso conducente munito della propria scheda di registrazione, ma non già la diversa ipotesi di guida dello stesso veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un’unica scheda di registrazione. Ne consegue che la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma anche dalla utilizzazione (come nella specie) di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente.
Cass. civ. n. 19586/2009
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo.
Cass. civ. n. 16779/2007
Con riferimento alle violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all’art. 179 di detto codice, quando si configurano le violazioni di cui al secondo comma (cioè l’aver circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo irregolare o mancante) e quella di cui al terzo comma (cioè l’aver messo in circolazione il veicolo), non è applicabile il successivo comma quinto — che prevede l’applicazione di un’unica sanzione ancorché nella misura di quella più grave nel caso in cui il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto su strada siano la stessa persona — allorquando titolare della licenza sia una società in nome collettivo e conducente del veicolo sia stato uno dei soci della stessa. Infatti, le società di persone, pur prive della personalità giuridica, costituiscono centri autonomi di riferimento di rapporti giuridici ed in quanto tali sono destinatari dei precetti normativamente sanzionati, quale quello contenuto nell’art. 179, terzo comma, cod. strada. Di conseguenza, di tale infrazione deve rispondere la società in nome collettivo a mezzo del proprio legale rappresentante, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo o altri soci si identifichino con la persona fisica autrice della diversa violazione di cui all’art. 179, secondo comma, cod. strada.
Cass. civ. n. 3144/2006
In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell’art. 179, comma terzo, cod. strad., al controllo dell’esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell’inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante.
Cass. civ. n. 21000/2004
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai fini della definizione della posizione del conducente del veicolo cui sia stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 179 cod. str. (alterazione del cronotachigrafo di un autocarro), non assume rilievo la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo, trattandosi di posizioni distinte contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6, con la conseguenza che non può estendersi al concorrente l’avvenuta definizione della contestazione da parte dell’altro.
Cass. civ. n. 12244/2003
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.
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In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell’art. 179 cod. strada, non esclude — attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi — la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.
Cass. civ. n. 1979/2003
In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell’art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell’art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida — prevista dal comma settimo dello stesso articolo con la quale l’agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione —, l’obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l’opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.d.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l’applicazione della sanzione amministrativa.
Cass. civ. n. 13165/2002
In tema di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 legge 689/1981, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, pertanto, al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui all’art. 179 D.Lgs. 285/1982 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione
Cass. civ. n. 11481/2001
In tema di circolazione stradale, la norma di cui all’art. 179 c.d.s. va interpretata nel senso che l’obbligo di circolazione con cronotachigrafo, sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali o autostradali.
Cass. civ. n. 7081/1997
L’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dell’art. 8 D.L. 16/1987 (per immissione in circolazione di veicoli con cronotachigrafo manomesso) non rientra tra le competenze degli uffici metrici provinciali che sono esclusivamente quelle specificate dall’art. 20, comma secondo, legge 827/1978, bensì tra le competenze spettanti al Prefetto; tale interpretazione è confermata dall’art. 179 del nuovo codice della strada, che, sanzionando i comportamenti già previsti dall’art. 8 D.L. 16/1987, dispone l’irrogazione secondo la normativa di cui alla legge 689/1981, la quale demanda in via esclusiva al Prefetto la competenza a irrogare sanzioni amministrative in relazione a tutte le violazioni del codice della strada.