(massima n. 1)
            Non  sussiste  rapporto  di  specialità tra  la disposizione di cui all’art. 179 cod. della strada — che punisce  con  una  sanzione  amministrativa  colui  che mette  in  circolazione  un  veicolo  con  cronotachigrafo manomesso — e quella di cui all’art. 437 cod. pen. — che sanziona  l’omessa  collocazione,  la  rimozione  o  il danneggiamento  di  apparecchiature  destinate  a prevenire infortuni sul lavoro — stante la diversità non solo  dei  beni  giuridici  tutelati — rispettivamente  la sicurezza  della  circolazione  stradale,  la  prima,  e  la sicurezza  dei  lavoratori,  la  seconda — ma  anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.  (In  applicazione  del  principio  la  S.C.  ha annullato  la  decisione  che  aveva  ritenuto  che  fosse configurabile il solo illecito amministrativo stradale nella condotta  del  datore  di  lavoro,  amministratore  di  una società  di  autotrasporti,  che  imponeva  ai  conducenti degli automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta  registrazione  dei  dati  dei  cronotachigrafi istallati  sui  medesimi).