(massima n. 1)
            In tema di violazioni connesse al prescritto uso del  cronotachigrafo,  alla  luce  della  disciplina  recata dall'art. 179, comma 2, cod. strada e dal Regolamento CEE  n.  3821/85,  di  cui  la citata  norma  costituisce attuazione, il conducente  del  veicolo  è  tenuto  ad utilizzare soltanto il proprio foglio di registrazione (il  quale,  secondo  quanto  si  evince dall’art.  15  di  detto  Regolamento,  è  documento necessariamente  individuale),  sicché  potrà  legittimamente configurarsi il caso di utilizzo di diversi veicoli provvisti  di  cronotachigrafo  da  parte  dello  stesso conducente  munito della  propria  scheda  di registrazione,  ma  non  già  la  diversa  ipotesi  di  guida dello stesso veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un’unica scheda di registrazione. Ne consegue che la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente,  ma  anche  dalla  utilizzazione  (come  nella specie)  di un  foglio  di  registrazione  appartenente  ad altro conducente.