(massima n. 1)
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma 9, cod. strada, ma carente di detta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, cod. strada, consistita nella circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria, conseguendone l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’interno nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri.