(massima n. 1)
            In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del  codice  della  strada,  che  sanziona  il  titolare  della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in  particolare,  mette  in  circolazione  un  veicolo  con cronotachigrafo  non  funzionante, sussiste  la  colpa del  predetto  titolare  nelle  seguenti  ipotesi:  1)  se  il veicolo  ha  iniziato  la  circolazione  già  con  il  tachigrafo non  funzionante,  perché  il  titolare  dell’autorizzazione deve  vigilare  che  il  veicolo  sia  messo  in  circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel  corso  della  circolazione,  qualora  tale  fatto successivo  sia  in  qualche  modo  rimproverabile  a  esso titolare.