(massima n. 1)
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai fini della definizione della posizione del conducente del veicolo cui sia stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 179 cod. str. (alterazione del cronotachigrafo di un autocarro), non assume rilievo la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo, trattandosi di posizioni distinte contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6, con la conseguenza che non può estendersi al concorrente l’avvenuta definizione della contestazione da parte dell’altro.