(massima n. 1)
            In  tema  di  violazione delle  norme  sulla  circolazione  stradale,  ai  fini  della  definizione  della posizione  del  conducente  del  veicolo  cui  sia  stata contestata  l’infrazione  prevista  dall’art.  179  cod.  str. (alterazione del cronotachigrafo  di  un  autocarro), non assume rilievo la dichiarata cessazione della materia del contendere  nei  confronti  del  proprietario  del  veicolo, trattandosi  di posizioni  distinte  contestate  a  titolo di concorso  di  persone  ai  sensi  dell’art.  5  della legge  24  novembre  1981,  n.  689, e non  già  di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6, con  la  conseguenza  che  non  può  estendersi  al concorrente l’avvenuta definizione  della  contestazione da parte dell’altro.