(massima n. 1)
            Il  conducente  del  mezzo  che  circola  con  il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all’art. 437 cod. pen., che punisce l’omessa collocazione,  la  rimozione  o  il  danneggiamento  di apparecchiature  destinate  a  prevenire  infortuni  sul lavoro.  (In  motivazione,  la  Corte  ha  precisato  che  è, invece, configurabile il reato di cui all’art. 437 cod. pen. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento  dell’attività  di  impresa).