(massima n. 1)
            Con  riferimento  alle  violazioni  connesse  al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all’art. 179 di detto codice, quando si configurano le violazioni di cui al secondo comma (cioè l’aver circolato  alla  guida  di  un veicolo  con  cronotachigrafo  irregolare  o  mancante)  e quella  di  cui  al  terzo  comma  (cioè  l’aver  messo  in circolazione  il  veicolo),  non  è  applicabile  il  successivo comma quinto — che prevede l’applicazione di un’unica sanzione ancorché nella misura di quella più grave nel caso in cui il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto su strada siano la stessa persona — allorquando titolare della  licenza  sia  una  società  in  nome  collettivo  e conducente  del  veicolo  sia  stato  uno  dei  soci  della stessa.  Infatti,  le  società  di  persone,  pur  prive  della personalità  giuridica,  costituiscono  centri  autonomi di riferimento  di  rapporti  giuridici  ed  in  quanto  tali  sono destinatari  dei  precetti  normativamente  sanzionati, quale quello contenuto nell’art. 179, terzo comma, cod. strada.  Di  conseguenza, di  tale  infrazione  deve rispondere la società  in nome collettivo a mezzo del  proprio  legale  rappresentante,  indipendentemente dalla  circostanza  che  il  medesimo  o  altri  soci  si identifichino con la persona fisica autrice della diversa violazione  di  cui  all’art.  179,  secondo  comma,  cod. strada.