(massima n. 1)
In tema di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 legge 689/1981, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, pertanto, al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui all’art. 179 D.Lgs. 285/1982 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione