(massima n. 1)
            L’irrogazione di  sanzioni  amministrative  in caso  di  violazione  dell’art.  8  D.L.  16/1987  (per  immissione  in  circolazione  di  veicoli  con  cronotachigrafo manomesso) non  rientra  tra  le  competenze  degli uffici  metrici  provinciali che  sono  esclusivamente quelle specificate dall’art. 20, comma secondo, legge 827/1978, bensì tra le competenze spettanti al Prefetto; tale interpretazione è confermata dall’art. 179 del nuovo codice della strada, che, sanzionando i comportamenti già  previsti  dall’art.  8  D.L.  16/1987,  dispone l’irrogazione  secondo  la  normativa  di  cui  alla  legge 689/1981,  la  quale  demanda in  via  esclusiva  al Prefetto la  competenza  a  irrogare  sanzioni amministrative  in  relazione  a  tutte  le  violazioni  del codice della strada.