(massima n. 1)
L’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dell’art. 8 D.L. 16/1987 (per immissione in circolazione di veicoli con cronotachigrafo manomesso) non rientra tra le competenze degli uffici metrici provinciali che sono esclusivamente quelle specificate dall’art. 20, comma secondo, legge 827/1978, bensì tra le competenze spettanti al Prefetto; tale interpretazione è confermata dall’art. 179 del nuovo codice della strada, che, sanzionando i comportamenti già previsti dall’art. 8 D.L. 16/1987, dispone l’irrogazione secondo la normativa di cui alla legge 689/1981, la quale demanda in via esclusiva al Prefetto la competenza a irrogare sanzioni amministrative in relazione a tutte le violazioni del codice della strada.