(massima n. 1)
In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell’art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell’art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida — prevista dal comma settimo dello stesso articolo con la quale l’agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione —, l’obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l’opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.d.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l’applicazione della sanzione amministrativa.