(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l’ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.