Il caso perviene innanzi al Giudice di merito a seguito dell’opposizione di un uomo avverso due provvedimenti prefettizi differenti. Il primo comminava una sanzione economica, il secondo invece la revoca della patente; il conducente guidava con la patente sospesa.
Il Primo Giudice aveva accolto il ricorso ritenendo che entrambe le sanzioni avrebbero dovuto essere contenute all’interno di un unico provvedimento. I Giudici di secondo grado invece hanno riformato la sentenza, poiché il secondo provvedimento era comunque stato preannunciato all’interno del primo e dunque l’emissione di due atti differenti era valida.
Secondo il Collegio “nel prevedere che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, possa applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni come sanzioni penali accessorie, quando esse consistano della privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, non ha alcuna attinenza ad un presunto dovere dell'amministrazione di adottare con un unico provvedimento le sanzioni accessorie e principali.”
Il provvedimento in oggetto scaturisce dal dettato normativo dell’art. 128 del Codice della strada, che prevede la sospensione della patente di guida e una sanzione amministrativa per colui che circola durante il periodo di sospensione della patente, oltre all’ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente di cui all’art. 219 del Codice della strada. Tale ultima norma, prevede appunto una sanzione accessoria che può essere emanata successivamente a quella principale, e dunque anche in seguito alla stessa, qualora sia accertata l’esistenza dei presupposti. Il secondo provvedimento può essere notificato dal Prefetto o dai competenti organi di polizia locale.
Difatti la giurisprudenza di legittimità ha più volte accertato che la revoca della patente di guida può essere adottata autonomamente nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione. Non sono imposti dalla legge, infatti, termini di decadenza, previsti al contrario per l’esistenza della sanzione principale. Tale precetto è valido anche nel caso in cui la contestazione sia differita o non vi sia stato il ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.
Infine, la Cassazione conferma che il diritto alla difesa non viene meno poiché il ricorrente ha la facoltà di impugnare il provvedimento principale, caducando quello accessorio. O, in alternativa, impugnare il secondo provvedimento per vizi propri.