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In caso di incidente stradale causato da un malore è necessaria la revisione della patente?

In caso di incidente stradale causato da un malore è necessaria la revisione della patente?
Secondo il Consiglio di Stato, se l'incidente si verifica a seguito di un malore, non può essere imposta al conducente la revisione della patente di guida, non avendo il sinistro nulla a che fare con l’idoneità alla guida sul piano tecnico.
Se si verifica un incidente stradale a causa di un malore improvviso del conducente, a questi può essere imposta la revisione della patente di guida?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 678 del 15 febbraio 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, due soggetti si erano scontrati frontalmente in auto e, a seguito dell’incidente, uno dei due guidatori era stato portato in ospedale, dove era stato accertato che egli aveva avuto un problema al cuore, che aveva determinato la sua perdita di conoscenza prima dello scontro.

Successivamente, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva richiesto al conducente in questione di sottoporsi a visita medica, al fine di verificare la sua idoneità psico-fisica alla guida.

La visita aveva avuto esito positivo ma, parallelamente, era stato avviato un altro procedimento, “per sospetta mancanza dei requisiti di idoneità tecnica”.

All’esito del procedimento, veniva imposta al soggetto in questione la revisione della patente di guida (art. 128 Codice della Strada), con la conseguenza che questi si era rivolto al TAR competente, impugnando il suddetto provvedimento, per “eccesso di potere”, “carenza di motivazione” e “violazione del principio di proporzionalità”.

Il TAR, tuttavia, aveva rigettato il ricorso proposto, in quanto, dagli accertamenti effettuati, era emerso che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo e aveva tenuto una velocità troppo elevata.

Ritenendo che la decisione fosse stata emessa in carenza totale di motivazione (art. 88 cod. proc. amm.), il ricorrente aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, evidenziando che il giudice di primo grado non aveva tenuto in adeguata considerazione il fatto che l’incidente si era verificato a causa della patologia cardiaca che gli era stata diagnosticata.

Secondo il ricorrente, infatti, la documentazione medica prodotta dimostrava che “l’incidente era derivato dal solo malore in questione e nulla aveva a che fare con l’idoneità alla guida sul piano tecnico, visto che nulla risultava circa un’eccessiva velocità – evidenziata dai danni limitati occorsi ai veicoli – né violazioni di segnalazioni stradali”.

A riprova di ciò, il ricorrente osservava che l’incidente si era verificato “in un tratto di strada caratterizzato da un lunghissimo rettilineo con visibilità perfetta ed asfalto asciutto”.

Il Consiglio di Stato riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente appariva attendibile alla luce degli accertamenti svolti nel corso del giudizio di primo grado.

Evidenziava il Consiglio di Stato, in proposito, che era stato accertato che l’incidente era stato causato da un malore improvviso e che il ricorrente era svenuto durante la guida, tanto che lo stesso non aveva nemmeno avuto il tempo di premere il pedale del freno.

L’impugnazione proposta dal ricorrente, dunque, veniva accolta e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti veniva condannato al pagamento delle spese processuali.


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