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Articolo 129 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Sospensione della patente di guida

Dispositivo dell'art. 129 Codice della strada

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Massime relative all'art. 129 Codice della strada

Cass. civ. n. 3455/2001

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del Codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva.

Cass. pen. n. 3544/1998

L'art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un argomentum a contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi — revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati — è espressamente previsto che l'autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in subiecta materia l'art. 212, comma quarto, c.s., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti).

Cass. pen. n. 3646/1998

Integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione Generale della motorizzazione civile all'interessato è legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

Cass. pen. n. 7002/1994

Nella vigenza del nuovo codice della strada, la guida con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, comma sesto, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione, se pure inserita in un articolo che tratta della sospensione della patente ad tempus, ricomprende ogni tipo di sospensione e, quindi, può essere applicata ai casi di sospensione a tempo indeterminato, prevista dall’art. 129, comma secondo, d.lgs. citato, senza dovere ricorrere all’analogia.

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