Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, un soggetto aveva proposto ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di ottenere l’annullamento di un provvedimento che gli era stato notificato e con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida di cui era titolare.
Nel caso di specie, in particolare, la Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente di guida, in quanto il ricorrente era stato coinvolto in un incidente stradale, avendo investito un pedone che, a suo dire, “sarebbe sceso improvvisamente dal marciapiede per attraversare la strada”.
Secondo il ricorrente, il provvedimento era stato ingiusto, non sussistendo i presupposti per la revisione, richiesti dall’art. 128 del Codice della Strada.
Evidenziava il ricorrente, infatti, che l’investimento era avvenuto in un tratto di strada in cui non c’erano le strisce pedonali e che il pedone, comunque, aveva subito lievissimi danni.
Precisava il ricorrente, inoltre, di essersi fermato subito per soccorrere l’investito e di aver lui stesso avvertito i Carabinieri, i quali non avevano riscontrato alcuna violazione del Codice della Strada.
Osservava, infine, il ricorrente di non essere mai stato coinvolto in alcun sinistro stradale in quarantasei anni di guida e di non aver mai subito una decurtazione dei punti della patente.
Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo la Cassazione, infatti, la revisione della patente di guida può essere disposta anche se non viene accertata alcuna violazione delle norme sul traffico, di quelle civile o di quelle penali, in quanto la stessa viene disposta nei casi in cui si verifichi un episodio “che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore (T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9; T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411)”.
Di conseguenza, secondo il TAR, era del tutto irrilevante la circostanza che i Carabinieri non avevano comminato alcuna sanzione a carico del ricorrente al momento del sinistro, in quanto l’investimento di un pedone può logicamente fondare un dubbio circa la persistenza della succitata “idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione di veicoli a motore”.
Ciò considerato il TAR rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo anche al pagamento delle spese processuali.