Cass. pen. n. 39430/2018
L'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali: pertanto, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo.
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Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 13 settembre 2017).
Cass. pen. n. 41133/2018
L'inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è prevista quale autonoma fattispecie di reato dall'art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, sicché non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen., atteso che questa norma penale ha carattere sussidiario e perciò è applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione. L'inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è prevista quale autonoma fattispecie di reato dall'art. 255, 3° comma, D.Lgs. n. 152/06, mentre non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p., atteso che la condotta contemplata è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti.
Cass. pen. n. 30625/2018
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma, lett. a), la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, periodo primo e secondo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato D.Lgs. n. 152 (sez. III, n. 38658 del 15 giugno 2017 - dep. 2 agosto 2017, Pizzo, Rv. 27089701).
Cass. pen. n. 14808/2018
Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dagli artt. 192, comma 3, e 255, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e quella, sanzionata solo in via amministrativa, disciplinata dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, atteso che, mentre la prima punisce la condotta di inosservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti (nella specie, un'autovettura in stato di abbandono), la seconda fa riferimento alla violazione dell'obbligo del detentore della vettura destinata alla demolizione di conferire la stessa ad un centro di raccolta e, dunque, ad un fatto del tutto diverso. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 3 giugno 2016).
Cass. pen. n. 9879/2018
La condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa. La discarica abusiva differisce dal mero abbandono di rifiuti che si risolve nell'occasionale collocamento di modesti quantitativi di rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive di smaltimento, mentre nella discarica la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società, subentrata nella disponibilità di un'area e di un capannone, che aveva abbandonato materiali riconducibili alla sua attività con la conseguente, ulteriore, trasformazione del fondo, complessivamente inteso, in un contenitore di oggetti destinati al mero accumulo senza alcun ulteriore riutilizzo).
Cass. pen. n. 7289/2018
Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è imputabile (anche) al proprietario (o possessore) dell'immobile ove risultano giacenti i rifiuti, senza che rilevi il fatto che l'accumulo dei medesimi non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso.
Cass. pen. n. 9851/2009
Per il deposito incontrollato occorre fare presente che esso è integrato anche dalla violazione della normativa regolamentare sulla "messa in riserva" (D.M. 5 febbraio 1998 e successive modificazioni) attesa l'esigenza di conservare separatamente i rifiuti dalle materie prime e dal prodotto finito.
Cass. pen. n. 36873/2008
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.
Cass. pen. n. 14750/2008
Ove manchino le condizioni per qualificare l'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l'attività di raccolta è parificabile all'abbandono di rifiuti. Per la configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.
Cass. pen. n. 6098/2008
Le caratteristiche salienti della condotta di abbandono risiedono nell'individuazione di un aspetto teleologico, in quanto la condotta che caratterizza il reato è volta ad una destinazione finale incompatibile con qualunque altro utilizzo del rifiuto in un'attività di gestione del tipo descritto dal comma 1 dell'art. 255, ed un profilo funzionale in quanto la condotta dell'abbandono, per la sua sostanziale occasionalità od episodicità dello scarico di rifiuti si differenzia dall'ipotesi della discarica abusiva che prevede, invece, un'attività abituale od organizzata di discarica.
Cass. pen. n. 33766/2007
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
Cass. pen. n. 39544/2006
Laddove il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti fissati dall'art. 183 per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dall'articolo in commento e dall'art. 256, comma successivo; b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti. Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata dall'art. 256, comma primo.