(massima n. 1)
La condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa. La discarica abusiva differisce dal mero abbandono di rifiuti che si risolve nell'occasionale collocamento di modesti quantitativi di rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive di smaltimento, mentre nella discarica la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco (nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società, subentrata nella disponibilità di un'area e di un capannone, che aveva abbandonato materiali riconducibili alla sua attività con la conseguente, ulteriore, trasformazione del fondo, complessivamente inteso, in un contenitore di oggetti destinati al mero accumulo senza alcun ulteriore riutilizzo).