(massima n. 1)
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti č tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.