(massima n. 1)
Laddove il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti fissati dall'art. 183 per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dall'articolo in commento e dall'art. 256, comma successivo; b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti. Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione č sanzionata dall'art. 256, comma primo.