(massima n. 1)
Integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006; viceversa, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, č punita esclusivamente in via amministrativa. L'onere della prova della liceitā dell'operazione compete a chi invoca l'applicazione della normativa di favore. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma, lett. a), la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, periodo primo e secondo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, č punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato D.Lgs. n. 152 (sez. III, n. 38658 del 15 giugno 2017 - dep. 2 agosto 2017, Pizzo, Rv. 27089701). L'abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali non configura il reato di gestione illecita di rifiuti solo se viene effettuato fuori dai periodi di divieto previsti dalle Regioni.