Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1122 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Dispositivo dell'art. 1122 ter Codice Civile

(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136(3).

Note

(1) Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
(2) I sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non devono violare la privacy di coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta quindi di una soluzione residuale, da adottare solo laddove ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente.
(3) Le deliberazioni devono quindi essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1122 ter Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Mario P. chiede
domenica 29/03/2020 - Lombardia
“Buongiorno, in un condominio di Milano, vi sono già installate delle telecamere che registrano l'ingresso e gli accessi alle due scale condominiali, riprendendo anche le persone che utilizzano l'ascensore, ora alcuni condomini vorrebbero posizionare delle telecamere in giardino per riprendere e registrare dove sono posizionati i bidoni per la raccolta differenziata per controllare ed eventualmente riprendere chi non differenzia in modo corretto (solo per quello non essendovi passaggio alcuno), onde evitare multe che vengono comminate dal Comune di Milano. Preciso che nel condominio non vi sono mai stati atti da reato e non vi sono persone/negozi che potrebbero essere attenzionati da una eventuale malavita. Chiedo se ciò è possibile e eventualmente con le maggioranze assembleari di legge, cosa e come si potrebbe fare non essendo io d'accordo, nel rispetto della privacy, e in quanto le stesse non verrebbero posizionate per la sicurezza o a protezione della proprietà.
ringrazio e porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 02/04/2020
La riforma del diritto condominiale del 2012 ha specificato per la prima volta all’art.1122 ter del c.c. le maggioranze necessarie per l’installazione di impianti di videosorveglianza per le parti comuni dell’edificio: tal installazioni sono consentite se approvate dalla assemblea condominiale con le maggioranze di cui all’art.11362°co del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio). La normativa codicistica riguardante la materia non dice null’altro, ma non c’è da stupirsi, in quanto non è all’interno del codice civile che va rintracciata la maggior parte della normativa che disciplina l’installazione e l’uso di impianti di videosorveglianza all’interno dei condomini. E' alla normativa riguardante la protezione e il trattamento dei dati personali che dobbiamo guardare, e, nello specifico, al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. n.101/2018 attuativo della normativa comunitaria.

La giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale è molto chiara e ci dice costantemente che l’immagine di una persona costituisce dato personale ai sensi della vigente normativa privacy, trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l’installazione di un impianto di videosorveglianza costituisce trattamento dei dati personali e da qui scaturisce l’applicazione degli obblighi di legge consequenziali tra cui, ad esempio, il rilascio della informativa (si veda in questo senso Cass. Civ., Sez.II, n. 17440 del 02.09.15 e nello stesso senso Corte di Giustizia del’ Unione Europea, sentenza del 11.12.2014 in causa C-212/13).

Chiarito che l’impianto di videosorveglianza costituisce una modalità di raccolta di dati personali e come tale comporta l’applicazione della corrispondente normativa, dobbiamo ora chiederci se tale raccolta possa considerarsi legittima in base alla finalità che ci si prefigge, nello specifico sorvegliare come i condomini eseguono la raccolta differenziata al fine di evitare multe irrogate dalla autorità condominiale.
L’art. 5 co.1 Lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016, ci dice che la raccolta dati deve essere sempre proporzionata rispetto alla finalità che ci si prefigge e che tale finalità deve considerarsi legittima. In altre parole dobbiamo chiederci
  • se è corretto e ammissibile filmare come i condomini effettuano la raccolta differenziata e
  • se l’utilizzo del sistema di videosorveglianza è l’unico mezzo possibile per assicurare che i condomini rispettino la normativa locale in materia.
A dare una risposta esaustiva a questi interrogativi soccorre il provvedimento generale dell’autorità garante per la protezione dei dati personali dell’8.10.2010, ancora del tutto valido anche alla luce della intervenuta riforma in materia.
In tale provvedimento il garante ci dice che nel caso di luoghi adibiti al deposito rifiuti, è lecita la videosorveglianza: "se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”.
L’obbiettivo quindi di evitare l’erogazione di una sanzione comunale rende proporzionale il sacrificio del diritto alla privacy degli abitanti dello stabile condominiale, nel momento in cui non vi sono altri mezzi disponibili per sorvegliare le modalità con le quali gli stessi smaltiscono i rifiuti.

Anche il luogo ove la videosorveglianza verrà effettuato è del tutto legittimo. La Cassazione penale ha più volte chiarito come la videosorveglianza in condominio sia lecita nel momento in cui è tesa a filmare solo ed esclusivamente le aree comuni dell’edificio, in quanto per loro naturale connotazione destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (si veda in tal senso Cass. Pen., Sez. V, n.34151 del 12.07.2017, ove vengono richiamate numerose altre pronunce conformi). Nel caso di specie l’impianto di videosorveglianza si soffermerebbe su uno spazio assolutamente condominiale, aperto al passaggio di tutti gli abitanti e come tale è assolutamente lecito filmarlo.

Atteso la assoluta legittimità della raccolta dati che il condominio intende mettere in atto, rimane fermo il fatto che la stessa deve essere subordinata al rilascio della relativa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/ 2016.
Infatti, il garante privacy, nel provvedimento citato poco sopra, ha precisato che in materia di videosorveglianza vi deve essere una informativa, definita "minima", il cui supporto "deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
La informativa definita "minima" deve poi fare rinvio ad una informativa più dettagliata che informi i condomini circa le finalità delle riprese e le modalità di conservazione delle immagini. Tale seconda informativa dovrà essere disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, e pertanto dovrà essere collocata nei luoghi di accesso dello stabile, ove è più frequente il passaggio.

Riccardo G. chiede
sabato 25/05/2019 - Emilia-Romagna
“Buonasera, sono proprietario in un complesso condominiale di una villetta a schiera centrale con giardino delimitato sul fronte e sul retro da una rete, ove è posto un cacello d ingresso. La mia domanda è posso installare sul muro della mia abitazione due telecamere che riprendono entrambi i cancelli (fronte e retro) dell abitazione?
Altra cosa il puntamento della telecamera può essere rivolto oltre che sui cancelli anche nei viali condominiali retrostanti?
Tengo a precisare che di fronte alla mia abitazione vi è il viale condominiale ove vi è l accesso e uscita del parcheggio condominiale.
Pertanto con l istallazione della telecamera che riprende il cancello ed il viale non rischierei una denuncia penale/civile?
Desidererei essere informato sulla normativa che mi permetterebbe d istallare tale telecamera e quale cartello da inserire come avviso
Grazie”
Consulenza legale i 02/06/2019
Per rispondere alla sua domanda pare opportuno premettere alcuni cenni alla normativa sull’uso delle telecamere in ambito condominiale.

Anzitutto è necessario evidenziare come vi sia una grossa differenza tra l’installazione di telecamere nelle parti comuni di un condominio, sottoposte alla normativa in tema di privacy nonché all’art. 1122 ter ter del codice civile, e l’installazione di telecamere da parte del singolo condomino, che invece, salvo i casi di cui si dirà, non sottostanno a tale normativa.

Infatti, dopo un lungo periodo di incertezza interpretativa circa la possibilità o meno, in un condominio, di installare telecamere di sicurezza nelle parti comuni, il legislatore, anche e soprattutto sulla scorta delle pressioni del Garante della privacy, ha introdotto l’art. 1122 ter del codice civile, così disciplinando specificatamente tale materia.
Anche il Garante privacy si è subito adeguato ed ha pubblicato delle linee guida circa l’uso e l’estensione di dette telecamere, preoccupandosi essenzialmente di proteggere la riservatezza dei singoli condomini da possibili ingerenze.

La normativa così delineata, pur non essendo conferente al suo caso, può essere così brevemente sintetizzata: le telecamere possono essere installate purché vi sia una delibera dell’assemblea assunta con maggioranza di voti che rappresenti almeno metà del valore del condominio. Sarà obbligatorio dare notizia a tutti i condomini, indicare con appositi cartelli la presenza di telecamere nonché sarà proibito inquadrare parti che siano di esclusiva pertinenza dei singoli condomini e che non siano invece da considerarsi parti comuni. Sarà inoltre necessario predisporre una informativa privacy, nonché nominare specificatamente colui che avrà accesso alle registrazioni, con la precisazione di stretti limiti temporali alla conservazione delle stesse.

Il suo caso, tuttavia, attiene ad una diversa fattispecie: installare telecamere di sicurezza nella propria abitazione privata, infatti, fuoriesce dalle restrizioni proprie della normativa privacy, purché, tuttavia, rispetti alcuni precisi principi.

Sempre il Garante della Privacy, nelle succitate linee guida si è preoccupato di dare alcune brevi indicazioni sulla possibilità di installazione delle telecamere da parte dei singoli condomini. In particolare, secondo quanto disposto nelle linee guida: “Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. […] È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.

Ecco che, dunque, la maggior parte delle indicazioni possono essere tratte da questi brevi passi delle linee guida: è possibile installare le telecamere e non è necessario indicare la presenza delle telecamere con apposita cartellistica.

La liceità dell’installazione, tuttavia, dipende dal fatto che la telecamera riprenda esclusivamente parti private di colui che la installa. In particolare, infatti, posto che, come osservato, l’uso di telecamere da parte del singolo condomino non sottostà alla normativa privacy, è necessario prevenire la possibile violazione dell’art. 615 bis bis del codice penale, ovvero, il reato di inferenza illecita nella vita privata.

Tale reato punisce chiunque interferisca illecitamente nella vita privata altrui ed è stato spesso utilizzato per la punizione di condotte consistenti nell’installazione di telecamere che riprendevano, oltre alla propria proprietà, anche zone di proprietà privata di altri condomini, così da ledere la loro riservatezza.

In linea generale, nel suo caso, non dovrebbe incorrere in possibili problemi relativi a detta fattispecie dal momento che le telecamere, se abbiamo capito bene, inquadreranno la sua parte di abitazione fino al cancello (in entrambe le entrate). Ad ogni modo, in un’ottica preventiva, in alcune sentenze di merito per escludere la volontà del condomine di ingerirsi nella vita privata altrui, è stata valorizzata la previa comunicazione agli altri condomini dell’installazione delle telecamere e del campo di visione delle stesse (cfr. Cass. Pen. n. 44156/08).

Potrebbe pertanto essere prudente, sia pur non obbligatorio, prima di installarle, dare previa comunicazione agli altri condomini, premurandosi tuttavia di specificare che le telecamere sono installate per sole ragioni di sicurezza e non inquadrano zone esterne alla propria proprietà.

Diverso, e più delicato, è il caso del vialetto non di sua proprietà esclusiva. In questo caso, infatti, non parrebbe possibile per lei inquadrare una parte comune del condominio, se non attraverso le procedure sopra ricordate attinenti alle telecamere installate nelle parti comuni del condominio. Servirà in tal caso, infatti, una delibera del condominio, nonché sarà necessario osservare tutte le norme sopra, sia pur brevemente, ricordate.

Leonardo R. chiede
venerdì 22/03/2019 - Campania
“Buongiorno, siamo una famiglia di 5 persone maggiorenni e viviamo in un condominio di Napoli dove, da qualche anno sono state istallate delle telecamere di videosorveglia sulle parti comuni (androne, spazi circostanti il palazzo).
Vorrei sapere se possiamo opporci alle riprese invocando il nostro diritto alla privacy.
Grazie e saluti”
Consulenza legale i 30/03/2019
Va preliminarmente osservato che non vi è alcun divieto, in un condominio, di installare telecamere di sicurezza che riprendano luoghi comuni dello stesso. Tuttavia, per poterlo fare, occorre rispettare alcune norme.

In primo luogo, bisogna osservare l’art. 1122 ter ter del codice civile, che prescrive che, qualora si vogliano installare telecamere in un condominio che riprendano spazi comuni, è necessaria una delibera a maggioranza dell’assemblea condominiale.

Un breve accenno al concetto di spazi comuni è tuttavia doveroso. Infatti, perché l’installazione delle telecamere sia lecita, occorre che non vengano violate le disposizioni di cui agli artt. 614 e 615 del codice penale, ovvero che le telecamere non riprendano zone private dei singoli condomini.

Nel concetto di zone private andranno incluse, oltre singole alle abitazioni dei condomini, anche l'eventuale loro giardino di pertinenza esclusiva, oppure, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, quella parte del pianerottolo del tutto contigua all’ingresso dell’appartamento privato del condomino, perché dà accesso solo a quella determinata unità immobiliare e non ad altre.

Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente la materia presidiata dal Codice della Privacy, è necessario far riferimento al parere rilasciato, su questo specifico tema, dal Garante della Privacy, in adeguamento della nuova normativa GDPR. In particolare, il Garante ha stabilito alcune regole da seguire per evitare la violazione della normativa privacy:
  • Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante stesso;
  • Le registrazioni possono essere conservate per un periodo, di norma, non superiore alle 24 – 48 ore. Per periodi di conservazione superiori a 7 giorni, invece, è sempre necessario presentare una richiesta preliminare al Garante;
  • Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni, possibilmente evitando la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (come ad esempio, strade, edifici, negozi ecc.).;
  • I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che consentano l’accesso alle immagini ai soli soggetti autorizzati;
Qualora tutte queste norme siano rispettate, l’istallazione di telecamere in un condominio, pur sempre nei soli spazi comuni, risulterà del tutto legittima. Qualora, invece, queste norme non siano rispettate, allora potrà si potrà legittimamente lamentare una violazione del proprio diritto alla privacy.