(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136(3).
(1)Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136(3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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