Cons. Stato n. 3967/2019
In materia di inquinamento, tra la disciplina di ordine generale contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992, viene ad instaurarsi un rapporto di specialità, contraddistinto dalla sussistenza nell'ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario o concessionario della strada di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze.
Cons. Stato n. 3966/2019
La disciplina contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilità oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l'abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area.
Cons. Stato n. 1684/2019
Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale è competente ad adottare nei confronti di A.N.A.S. un'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati. Il medesimo Responsabile è invece incompetente ad adottare un ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito, trattandosi di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dell'abbandono dei rifiuti, rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'art. 192 enuclea, infatti, tale competenza in capo al Sindaco. (Riforma T.a.r. Puglia Lecce, Sez. I, n. 2975/2009). L'art. 14 del codice della strada impone direttamente al concessionario la pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Di conseguenza, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto «a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo» può anche trovare applicazione nei confronti dell'A.N.A.S., con riferimento alle strade dalla stessa gestite, tenendo conto degli obblighi specifici che su di essa gravano, purché la condotta dell'abbandono le sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La sanzione consistente nell'ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito, ex art. dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non può essere direttamente (melius, in modo automatico, secondo il parametro della responsabilità oggettiva) irrogata all'A.N.A.S. senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità. È vero che la previsione dell'art. 14 del codice della strada, incentrando nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, potrebbe costituire il parametro normativo per l'individuazione del profilo della colpa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma ciò non può avvenire al di fuori di un accertamento in contraddittorio, non essendo ravvisabile una responsabilità da posizione del proprietario, ovvero, nella specie, del concessionario. (Riforma Tar Puglia Lecce, Sez. I, n. 2975/2009).
Cons. Stato n. 2977/2014
L'art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati", prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l'animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la "violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa". A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell'ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.
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L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.
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Quando il proprietario dell'area nella quale insistono rifiuti non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione 'antropomorfica' dell'elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé - quando si tratti della gestione di un bene - della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione. In particolare, in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 192, comma 3, del testo unico n. 152 del 2006 - non importa se il proprietario dell'area sia un soggetto pubblico o un soggetto privato; anzi, proprio la qualità di soggetto pubblico implica che l'Amministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità.
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È legittima una ordinanza emessa ex art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con la quale il Sindaco di un Comune ha intimato alla Regione (proprietaria del sito sottostante una strada regionale) di rimuovere e di avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali o pericolosi, da tempo abbandonati nel sito suddetto, nel caso in cui, dalla documentazione acquisita, risulti che la Regione nulla abbia fatto per impedire che il proprio terreno divenisse una discarica abusiva ed in particolare risulti che non vi è stata una adeguata recinzione di sufficiente altezza e robustezza, ovvero la interdizione degli accessi all'area con robuste chiusure, la sistemazione di videocamere o apparecchi fotografici funzionanti solo all'atto del rilevamento di presenze sul luogo tramite sensori (le c.d. "foto trappole"), oppure una convenzione con istituti di vigilanza; in tal caso, infatti, l'incuria e la trascuratezza hanno agevolato il fatto che l'area in questione sia diventata un ricettacolo di ogni genere di rifiuti, con danni all'ambiente e verosimilmente alla salute degli abitanti della zona.