Cons. Stato n. 861/2019
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va, dunque, riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 108 c.p.a., è subordinato alla sussistenza di due presupposti legittimanti: la mancata conoscenza e partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017). Nel processo amministrativo, pur nel vigente assetto regolatorio quale desumibile dall'attuale versione dell'articolo 108 del c.p.a., occorre differenziare la posizione del litisconsorzio necessario pretermesso da quella degli altri terzi legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a.: mentre il litisconsorte pretermesso tout court può limitarsi ad allegare la violazione del proprio diritto processuale presidiato dal codice di rito, il terzo, il quale faccia valere un diritto sostanziale incompatibile con l'assetto di interessi confluito nella sentenza passata in giudicato, non può limitarsi ad invocare la rescissione della pronuncia lesiva ma deve, altresì, qualificare il proprio interesse ad impugnare mediante l'allegazione di motivi di merito da cui dovrebbe evincersi la prevalenza della propria posizione rispetto a quella già regolata in sentenza a favore dell'originario ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e respinge le opposizioni di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. III, n. 05224/2017).
Cons. Stato n. 6617/2018
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 104/2010 è di sessanta giorni e decorre dal giorno nel quale l'opponente ha avuto conoscenza legale della sentenza ritenuta pregiudizievole o, comunque, dal giorno in cui ne abbia avuto piena conoscenza.
Cons. Stato n. 6550/2018
L'art. 108 D.Lgs. 104/2010 radica la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Terzo deve dunque ritenersi, in questa prospettiva, il litisconsorte necessario pretermesso, vale a dire il controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado. Nella nozione di controinteressato, va incluso il controinteressato sopravvenuto (beneficiario di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio, cui sia rimasto estraneo), non facilmente identificabile, ed anche, più in generale, i terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (quindi, non derivata) rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
Cons. Stato n. 5440/2018
Si deve escludere la legittimazione attiva all'opposizione di terzo ordinaria di coloro la cui situazione giuridica sia collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella di altri soggetti parti in causa; allo stesso modo va esclusa la legittimazione ad agire dei soggetti interessati solo di riflesso: rispetto a tali categorie difetta, infatti, il requisito dell'autonomia della posizione soggettiva stessa.
Cons. Stato n. 2994/2018
La platea dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ordinaria non è stata estesa agli aventi causa a titolo particolare delie parti processuali munite di legittimazione attiva o passiva, ossia ai soggetti legati da rapporti contrattuali con queste ultime, rimanendo tali soggetti legittimati esclusivamente ad esperire il rimedio speciale dell'opposizione di terzo revocatoria.
Cons. Stato n. 2/2017
La legittimazione a proporre la opposizione di terzo nei confronti di una decisione amministrativa resa tra altri soggetti va riconosciuta ai controinteressati pretermessi tout court; ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); ai controinteressati non facilmente identificabili; più in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Non sono legittimati all'opposizione di terzo i soggetti titolari di una situazione giuridica derivata, ovvero i soggetti interessati solo di riflesso come, ad esempio, i soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione.
Cons. Stato n. 4991/2015
Nel giudizio amministrativo, la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva.
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L'attuale formulazione dell'art. 108, comma 1, c.p.a., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, incentra la legittimazione a proporre opposizione su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare. Pertanto sussiste la legittimazione all'impugnativa solo in presenza di detti presupposti.
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Non è legittimata alla proposizione di una opposizione di terzo una Regione che fonda la propria legittimazione all'impugnativa di una sentenza in materia di affidamento in house di un servizio pubblico dalla sua posizione di litisconsorte necessario pretermesso che deriverebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alle regioni ordinarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali (cfr. Corte Cost. n. 229/2013), nonché dalla potestà regolamentare e dalle funzioni amministrative ad essa spettanti in detta materia; ma tale legittimazione può derivare dal fatto che nella controversia sia stato posto in discussione un atto generale che ha disciplinato la materia dell'autoproduzione dei servizi strumentali per gli enti sanitari.
Cons. Stato n. 4494/2014
La posizione di aggiudicatario provvisorio, essendo precaria e non definitiva, non è tale da integrare un "controinteresse" rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo; ciò non esclude l'innegabile interesse dell'aggiudicatario provvisorio ad intervenire nel giudizio per difendere le relative possibilità di aggiudicazione definitiva. In relazione a questa posizione differenziata e qualificata, quest'ultimo, ove non sia intervenuto, né sia stato chiamato iussu iudicis, può proporre opposizione di terzo.
Cons. Stato n. 5451/2013
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia delia loro posizione soggettiva.
Cons. Stato n. 2636/2011
La legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo, va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, ma ai controinteressati - pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano - e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l'assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l'opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall'azione giurisdizionale amministrativa di annullamento. È da escludersi la legittimazione al rimedio dell'opposizione di terzo per i titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso.
Cons. Stato n. 5217/2010
L'annullamento dell'atto presupposto comporta l'automatica caducazione dell'atto conseguenziale, con esclusione per il caso in cui con l'atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto; né tale conclusione, che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo, può ritenersi indebolita dall'introduzione nel processo amministrativo del rimedio dell' opposizione di terzo, in quanto proprio il riconoscimento di un rimedio successivo di reazione conferma la necessità di efficaci meccanismi preventivi di partecipazione, che evitino conflitti risolvibili con l'opposizione di terzo.
Cons. Stato n. 23/2008
L'«opposizione di terzo», anche se qualificata tale, si converte, qualora pendenti i relativi termini per impugnare, in appello «del terzo» in presenza di contestazione presentata da terzo che si predica quale pretermesso nel giudizio deciso con la sentenza ritenuta pregiudizievole.