L'espressione enuncia il fondamentale principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale regola č posta a fondamento della responsabilitā extracontrattuale: chiunque violi il divieto č tenuto a risarcire il danno. Accanto alla regola generale per cui a fondamento della responsabilitā extracontrattuale vi č la colpevolezza (dolo o colpa), il nostro ordinamento prevede nel codice civile e in talune leggi speciali ipotesi tipiche in cui si prescinde dall'elemento psicologico: si parla in questi casi di responsabilitā oggettiva.