(massima n. 2)
In tema di legittimazione ad agire l'Ente esponenziale, oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche, è titolare: a) sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall'ente sia da ciascun singolo componente (ed in questo senso l'interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse «superindividuale»); b) sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell'Ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell'interesse altrimenti diffuso ed adespota; pertanto, mentre nel primo caso, la tutela giurisdizionale può essere attivata sia dall'Ente esponenziale, sia dal singolo componente della categoria, nel secondo caso la tutela giurisdizionale è azionabile solo dall'Ente esponenziale, quale unico titolare della posizione giuridica lesa.