Cons. Stato n. 1664/2019
Il nuovo termine lungo d'impugnazione di sei mesi, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 104/2010, è applicabile a tutte le sentenze pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del codice amministrativo, a prescindere dalla data d'instaurazione del rapporto processuale di primo grado.
Cons. Stato n. 6043/2018
L'integrazione del contraddittorio in appello non è necessaria quando concerna parti soccombenti in prime cure, dal momento che queste parti non possono integrare il thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame e, pertanto, la notifica sarebbe una superflua litis denuntiatio, tale da comportare unicamente un differimento delle decisioni della lite, in contrasto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Cons. Stato n. 826/2018
Lo stato di liquidazione volontaria di una società non produce l'effetto di cancellarla dal registro delle imprese né di estinguerla, con la conseguenza che la notificazione del ricorso in appello eseguita presso il domicilio eletto dalla stessa in primo grado ed indirizzata al suo legale rappresentante, la cui persona fisica è rimasta immutata sia prima che dopo la liquidazione volontaria, è rituale in quanto effettuata secondo le ordinarie regole di cui all'art. 93 del c.p.a.
Cons. Stato n. 2/2017
Nel giudizio amministrativo l'art. 93 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede che, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, l'appello si deve proporre entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto della notificazione della sentenza, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Cons. Stato n. 22/2017
L'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) dev'essere interpretato come impositivo di un adempimento processuale la cui inosservanza implica il consolidamento della decadenza della parte appellante dal potere di impugnazione.
Cons. Stato n. 2083/2016
Quando la decisione impugnata si articola nel dispositivo e nella sentenza successivamente depositata il luogo di notificazione previsto dall'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) riguarda esclusivamente l'appello contro il primo. Questo è infatti l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, per il quale non vi è ovviamente ancora stata alcuna elezione di domicilio delle altre parti, applicandosi conseguentemente la regola generale dell'ultrattività dell'elezione di domicilio per il primo grado prevista anche per il processo civile. Per contro, i motivi avverso la successiva sentenza devono essere notificati alla parte appellata già costituitasi per resistere all'appello contro il dispositivo nel domicilio da essa eletto in sede di costituzione per il secondo grado di giudizio, trattandosi di atti relativi a quest'ultimo, e per il quale opera quindi il luogo delle notificazioni e comunicazione appositamente dichiarato (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, n. 354/2016).
Cons. Stato n. 1296/2011
E ammissibile l'appello che venga notificato ad un'Amministrazione Statale presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ove l'Amministrazione intimata si sia costituita in giudizio.
Cons. Stato n. 1295/2011
In base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.a. e 11, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, L. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni Statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adita, e per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale, con sede a Roma. Quando, come nella specie, la notifica dell'appello della sentenza del Tar abbia avuto luogo presso l'Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest'ultimo, detta notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio.
Cons. Stato n. 8632/2010
È ammissibile un ricorso proposto contro un'Università degli Studi, che sia stato notificato direttamente presso la sede dell'università e non già presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e tanto vale anche per ciò che attiene alla notifica dell'appello.
Cons. Stato n. 8280/2010
È inesistente la notifica dell'appello effettuata al precedente difensore dell'originario ricorrente privato della rappresentanza processuale all'atto del conferimento ad altro di un nuovo mandato ad uterum apposto in calce alla sentenza precedentemente notificata, e tale inesistenza determina l'inammissibilità del gravame, non sanabile dalla costituzione dell'appellato, qualora questa sia avvenuta oltre la scadenza del termine per l'impugnazione.
Cons. Stato n. 8042/2010
In difetto di rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo intervenuta nel corso del giudizio, la notifica al domicilio del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, se non è andata a buon fine per trasferimento dello stesso, impedisce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nel nuovo domicilio del procuratore non potendo in tale ipotesi essere addebitata all'appellante la responsabilità della notifica tardiva del ricorso in appello.