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Articolo 93 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Luogo di notificazione dell'impugnazione

Dispositivo dell'art. 93 Codice del processo amministrativo

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Spiegazione dell'art. 93 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di determinare il luogo di notificazione dell’impugnazione.
In particolare, si prevede che il luogo adatto a siffatta notifica sia
  • la residenza dichiarata o il domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza (che, a differenza di quanto previsto dall’art. 330 c.p.c. per il processo civile, non è necessario risiedano nella circoscrizione del giudice che l’ha emessa);
  • la residenza dichiarata dal difensore o il suo domicilio eletto per il giudizio risultante dalla sentenza.
Ciò posto, il legislatore prevede altresì un caso di rimessione in termini, disponendo che, qualora la notificazione non sia andata a buon fine perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione possa presentare una speciale istanza al presidente del TAR o del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione. A seguito della presentazione di questa istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, il presidente può fissare un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.
Tale disposizione è evidentemente volta a tutelare la parte che ha interesse ad impugnare un provvedimento giurisdizionale, che non può essere privata della possibilità di vedere accolte le proprie ragioni in conseguenza dell’irreperibilità delle altre parti. La norma in commento è dunque espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a.

Massime relative all'art. 93 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1664/2019

Il nuovo termine lungo d'impugnazione di sei mesi, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 104/2010, è applicabile a tutte le sentenze pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del codice amministrativo, a prescindere dalla data d'instaurazione del rapporto processuale di primo grado.

Cons. Stato n. 6043/2018

L'integrazione del contraddittorio in appello non è necessaria quando concerna parti soccombenti in prime cure, dal momento che queste parti non possono integrare il thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame e, pertanto, la notifica sarebbe una superflua litis denuntiatio, tale da comportare unicamente un differimento delle decisioni della lite, in contrasto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Cons. Stato n. 826/2018

Lo stato di liquidazione volontaria di una società non produce l'effetto di cancellarla dal registro delle imprese né di estinguerla, con la conseguenza che la notificazione del ricorso in appello eseguita presso il domicilio eletto dalla stessa in primo grado ed indirizzata al suo legale rappresentante, la cui persona fisica è rimasta immutata sia prima che dopo la liquidazione volontaria, è rituale in quanto effettuata secondo le ordinarie regole di cui all'art. 93 del c.p.a.

Cons. Stato n. 2/2017

Nel giudizio amministrativo l'art. 93 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede che, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, l'appello si deve proporre entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto della notificazione della sentenza, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Cons. Stato n. 22/2017

L'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) dev'essere interpretato come impositivo di un adempimento processuale la cui inosservanza implica il consolidamento della decadenza della parte appellante dal potere di impugnazione.

Cons. Stato n. 2083/2016

Quando la decisione impugnata si articola nel dispositivo e nella sentenza successivamente depositata il luogo di notificazione previsto dall'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) riguarda esclusivamente l'appello contro il primo. Questo è infatti l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, per il quale non vi è ovviamente ancora stata alcuna elezione di domicilio delle altre parti, applicandosi conseguentemente la regola generale dell'ultrattività dell'elezione di domicilio per il primo grado prevista anche per il processo civile. Per contro, i motivi avverso la successiva sentenza devono essere notificati alla parte appellata già costituitasi per resistere all'appello contro il dispositivo nel domicilio da essa eletto in sede di costituzione per il secondo grado di giudizio, trattandosi di atti relativi a quest'ultimo, e per il quale opera quindi il luogo delle notificazioni e comunicazione appositamente dichiarato (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, n. 354/2016).

Cons. Stato n. 1296/2011

E ammissibile l'appello che venga notificato ad un'Amministrazione Statale presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ove l'Amministrazione intimata si sia costituita in giudizio.

Cons. Stato n. 1295/2011

In base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.a. e 11, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, L. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni Statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'autorità giudiziaria adita, e per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale, con sede a Roma. Quando, come nella specie, la notifica dell'appello della sentenza del Tar abbia avuto luogo presso l'Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest'ultimo, detta notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio.

Cons. Stato n. 8632/2010

È ammissibile un ricorso proposto contro un'Università degli Studi, che sia stato notificato direttamente presso la sede dell'università e non già presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e tanto vale anche per ciò che attiene alla notifica dell'appello.

Cons. Stato n. 8280/2010

È inesistente la notifica dell'appello effettuata al precedente difensore dell'originario ricorrente privato della rappresentanza processuale all'atto del conferimento ad altro di un nuovo mandato ad uterum apposto in calce alla sentenza precedentemente notificata, e tale inesistenza determina l'inammissibilità del gravame, non sanabile dalla costituzione dell'appellato, qualora questa sia avvenuta oltre la scadenza del termine per l'impugnazione.

Cons. Stato n. 8042/2010

In difetto di rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo intervenuta nel corso del giudizio, la notifica al domicilio del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, se non è andata a buon fine per trasferimento dello stesso, impedisce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nel nuovo domicilio del procuratore non potendo in tale ipotesi essere addebitata all'appellante la responsabilità della notifica tardiva del ricorso in appello.

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