Cons. Stato n. 4819/2018
Le questioni attinenti l'irricevibilità del ricorso perché proposto tardivamente precedono quelle relative alla procedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Al riguardo, non rileva in senso contrario che la sopravvenuta carenza di interesse sia stata riconosciuta (ma solo in udienza) anche da una parte, atteso che le parti non hanno la disponibilità dell'ordine di esame questioni di rito, che è, al contrario, imposto dalla legge al fine di tutelare l'interesse (indisponibile) all'ordinato e celere svolgimento del processo.
Cons. Stato n. 3414/2016
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del Giudice Amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta non a qualsiasi terzo, ma a coloro che rivestano qualità di controinteressati pretermessi, di controinteressati sopravvenuti o di controinteressati non facilmente identificabili, ovvero, più in generale, a chi sia titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva (art. 109 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, 13 giugno 2015, n. 8333).
Cons. Stato n. 5279/2014
Nella vigenza del codice del processo amministrativo, il soggetto che si assuma controinteressato non evocato in giudizio, può impugnare la sentenza di primo grado soltanto - laddove ne sussistono le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli artt. 108 e 109, c.p.a. Con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non residua oggettivamente spazio per l'appello da parte del terzo ed è preclusa al litisconsorte necessario pretermesso in primo grado la possibilità di appellare autonomamente la relativa sentenza. Il controinteressato non evocato in giudizio può, dunque, impugnare la sentenza di primo grado soltanto (e ove sussistano le condizioni) con il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 c.p.a. La previsione di cui al comma 2 dell'art. 109 c.p.a., che prevede l'intervento in appello del terzo, è applicabile solo qualora risultano già proposte altre impugnazioni.
Cons. Stato n. 151/2014
Nel giudizio amministrativo il controinteressato non evocato in giudizio può impugnare la sentenza di primo grado soltanto - laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA).
Cons. Stato n. 6015/2013
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (ex art. 108, comma 1, c.p.a.) presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto, o di un interesse legittimo, pregiudicato dalla situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. La legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del g.a. resa tra altri soggetti va dunque riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi tout court; b) ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (come nel caso dei beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Deve trattarsi, cioè, di soggetti, che, rispetto al potere specificamente esercitato, in virtù di una posizione di collegamento qualificato individuabile sulla base del complesso delle norme di azione, potrebbero valersi di azione autonoma e diretta per la tutela delle anzidette posizioni, (dichiara inammissibile opposizione di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. V n. 04539/2010).
Cons. Stato n. 5451/2013
Nel giudizio amministrativo (artt. 108, 109 D.Lgs. 104/2010 - CPA) la legittimazione a proporre la opposizione di terzo, nei confronti della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
Cons. Stato n. 4956/2013
Nel regime introdotto con il codice del processo amministrativo, il controinteressato non evocato nel giudizio di primo grado non può impugnare la relativa sentenza con l'appello ma soltanto - laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del c.p.a. Non può procedersi alla riqualificazione (il cui presupposto è la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza) del ricorso in appello quale opposizione di terzo, qualora lo stesso non sia stato proposto dinanzi al giudice che ha reso la sentenza oggetto di impugnazione, ma direttamente dinanzi al Consiglio di Stato (in violazione del comma 1 dell'articolo 109 del c.p.a), non potendosi fare applicazione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 109, qualora avverso la sentenza non risultino proposte altre impugnazioni, (dichiara il ricorso inammissibile). L'appello del controinteressato pretermesso è inammissibile, in quanto il rimedio apprestato dall'ordinamento a suo favore è unicamente l'opposizione di terzo, da proporsi innanzi il giudice che ha emesso la sentenza oggetto di impugnazione, salva l'applicazione dell'art. 109, comma 2, c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 5591/2012
Nel processo amministrativo, l'intervento non è litisconsortile autonomo, bensì adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni di una delle parti, ed è consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo, con la sola eccezione dell'intervento in appello del terzo che intende opporsi (ex art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 - CPA), di tipo litisconsortile autonomo.