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Articolo 230 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Pagamento ai creditori

Dispositivo dell'art. 230 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

Ratio Legis

Il pagamento dei creditori rappresenta la fase finale della procedura concorsuale.

Spiegazione dell'art. 230 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il curatore, dopo che sia stato dichiarato esecutivo il piano di riparto, deve provvedere al pagamento delle somme assegnate secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, purché idonee ad assicurare la prova dell'avvenuto pagamento.
Il pagamento è un atto del curatore, ed è il curatore che è tenuto ad attivarsi al fine di richiedere al giudice delegato l'indicazione delle forme di pagamento più convenienti.

In virtù del comma 2°, la documentazione idonea a far subentrare il cessionario in luogo del cedente è data da un atto di cessione recante la sottoscrizione, autenticata, di entrambi, cedente e cessionario. La cessione deve essere comunicata subito.
In tale ipotesi, il curatore rettifica lo stato passivo.

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