La norma conferma la limitazione della partecipazione dei creditori ammessi tardivamente a partecipare alle somme già distribuite soltanto nei limiti di quanto stabilito dall'art. 225 c.c.i.i.
Contiene, poi, una disciplina precipua per le domande tardive di ammissione al passivo dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili acquisite all'attivo della procedura, riconoscendo la possibilità, in questi casi, di richiedere la sospensione della liquidazione di tali beni, se il creditore dimostra che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile.
Dunque, i creditori ammessi tardivamente sono legittimati a partecipare unicamente ai piani di riparto dichiarati esecutivi dopo il provvedimento definitivo di ammissione al passivo, e percepire soltanto la percentuale che i creditori di pari grado riceveranno nel medesimo riparto.
Il richiamo all'art. 225, tuttavia, comporta che, nei limiti previsti da tale norma (e cioè creditori assistiti da cause di prelazione e creditori tardivi per causa non imputabile), i creditori ammessi tardivamente siano legittimati a partecipare al riparto anche considerando quanto già corrisposto ai creditori nei riparti prevedenti, per cui essi avranno diritto ad ottenere, nei nel primo riparto utile, le quote che sarebbero loro spettate nei precedenti riparti, sempre che, ovviamente, le disponibilità residue lo consentano.