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Articolo 221 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ordine di distribuzione delle somme

Dispositivo dell'art. 221 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

  1. a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
  2. b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
  3. c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
  4. d) per il pagamento dei crediti postergati.

Spiegazione dell'art. 221 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Una volta formata la massa mobiliare e le masse immobiliari, il curatore deve procedere alla graduazione dei crediti.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo vengono erogate in questo ordine:

a) per il pagamento dei crediti prededucibili: la prededuzione delinea un'operazione contabile che consente il soddisfacimento con precedenza assoluta rispetto al concorso, e, quindi, garantisce ai debiti della massa un pagamento certo ed integrale, che subisce una sola eccezione, vale a dire un soddisfacimento non integrale, in presenza di un attivo insufficiente. Sono considerati crediti prededucibili quelli sorti durante la procedura «per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» (art. 6, comma 1, lett. d), c.c.i.); a questi crediti si sommano quelli sorti nell'àmbito delle procedure di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione;

b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge: in base all'art. 224 c.c.i., «i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono, in un'unica graduatoria, con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia».

c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;

d) per il pagamento dei crediti postergati: tali crediti possono trovare soddisfacimento solo all'esito del soddisfacimento delle categorie precedenti; per cui rappresentano una categoria residuale di creditori.

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L. chiede
sabato 22/10/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
ho acquistato una caldaia particolarmente innovativa (a idrogeno) da un'azienda che pare detenga un brevetto particolare, pertanto è una Spa innovativa con sede in Italia. Per confermare la mia intenzione di acquisto ho versato il 20% di acconto (non caparra) pari a circa 3000€ a fronte del quale ho ricevuto una fattura fiscale da parte dell'azienda venditrice intestata a me in qualità di privato consumatore con promessa di installazione per aprile/maggio 2023.
Non mi hanno fatto sottoscrivere un contratto ed ho pagato l'acconto via bonifico.
Ora leggendo il verbale di stesura del bilancio d'esercizio 2021 dell'azienda in questione emerge una situazione debitoria pesante e nel bilancio stesso si scrive che è a rischio la continuità aziendale.
L'azienda mi ha risposto che la situazione è stata risolta e nel bilancio 2022 si potrà leggere (in primavera 2023) che la continuità aziendale non è più a rischio, però le installazioni di questo tipo di caldaia, che dovevano iniziare in agosto 2022, non sono ancora iniziate.
Il mio quesito è: in caso di fallimento dell'azienda, mi verrebbe restituito l'acconto versato? Devo fare qualche domanda o produrre della documentazione in particolare per richiedere la restituzione dell'acconto all'eventuale curatore fallimentare? In qualità di cliente sarei un creditore privilegiato, e in quale ordine rispetto alle altre categorie di creditori?
Grazie”
Consulenza legale i 28/10/2022
Coloro che al momento del fallimento dell’azienda risultano essere creditori nei confronti di questa, è necessario che richiedano domanda d’insinuazione al passivo secondo le modalità disciplinate dall’ art. 201 del codice della crisi d'impresa affinché il proprio credito venga inserito nello stato passivo del fallimento (l’elenco dei creditori del fallimento). Senza tale domanda il credito non verrà considerato dal fallimento.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle somme da parte del fallimento è necessario far riferimento all’ art. 221 del codice della crisi d'impresa che disciplina quanto segue:
le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno
di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.

Nel caso di specie, trattasi di credito chirografario per cui verrà onorato nel caso in cui vi vengano residuate somme dopo aver liquidato i crediti di cui al punto a) e al punto b).
Inoltre, vi è la possibilità che qualora residuassero somme disponibili, il pagamento però non avvenga per intero ma in una misura inferiore.

Questo accade perché vige il principio del concorso dei creditori, disciplinato dall’ art. 2741 del c.c., secondo il quale: “tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Nella pratica, se le risorse residuate non consentono il pagamento integrale dei creditori chirografari, tali soggetti verranno onorati secondo una percentuale inferiore che garantisca il pagamento dei chirografi in ugual misura in proporzione al loro importo (a titolo d'esempio potrà essere che tale categoria venga rimborsata al 30% per cui ciascuno di questi creditori vedrà riconosciuta la propria somma per il 30%).