Una volta formata la massa mobiliare e le masse immobiliari, il curatore deve procedere alla graduazione dei crediti.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo vengono erogate in questo ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili: la prededuzione delinea un'operazione contabile che consente il soddisfacimento con precedenza assoluta rispetto al concorso, e, quindi, garantisce ai debiti della massa un pagamento certo ed integrale, che subisce una sola eccezione, vale a dire un soddisfacimento non integrale, in presenza di un attivo insufficiente. Sono considerati crediti prededucibili quelli sorti durante la procedura «per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» (art. 6, comma 1, lett. d), c.c.i.); a questi crediti si sommano quelli sorti nell'àmbito delle procedure di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge: in base all'art. 224 c.c.i., «i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono, in un'unica graduatoria, con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia».
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati: tali crediti possono trovare soddisfacimento solo all'esito del soddisfacimento delle categorie precedenti; per cui rappresentano una categoria residuale di creditori.