(massima n. 1)
L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtā obiettiva e non giā sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtā stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontā, sicché tale soggettiva valutazione della realtā obiettiva č da qualificarsi come giuridicamente irrilevante. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/04/2013).