Ai figli nati fuori del matrimonio(1) aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279(2)(3), spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta [250 ss., 594](4).
I figli nati fuori del matrimonio(1) hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente(5), in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari(6).
Note
Attualmente la categoria è priva di sostanziale rilevanza poiché il divieto di riconoscimento è venuto meno, quanto ai figli adulterini, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per quelli incestuosi con la L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Tuttavia, la categoria dei figli non riconoscibili non è scomparsa del tutto perché possono ancora rientrarvi, per esempio, quei figli non riconoscibili perché nati da un rapporto incestuoso, in assenza di autorizzazione del giudice al riconoscimento (art. 251)
Secondo l’opinione minoritaria, l’assegno andrebbe invece calcolato sulla quota di patrimonio che spetterebbe al figlio quale quota di legittima (relictum detratti i debiti aggiunto il donatum).
Il termine entro cui richiedere la capitalizzazione è, secondo alcuni, quello ordinario di prescrizione (10 anni), secondo altri entro il momento di “chiusura della successione” (ossia prima del pagamento dei debiti e dei pesi ereditari o, in caso di più eredi, con le operazioni finali di divisione dell’attivo ereditario).
Si decade dal diritto di chiedere la capitalizzazione dopo il pagamento della prima rata di rendita.