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Articolo 57 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 57 Legge sull'adozione

Il tribunale verifica:

  1. 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
  2. 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:

  1. a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti(1);
  2. b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
  3. c) la personalità del minore;
  4. d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

Note

(1) La lettera a) del comma 3 è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L. 7 dicembre 2023, n. 193.

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