Agli amministratori indicati dai precedenti articoli(1) sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente(2).
Note
(1)
La norma si applica all'amministratore del lascito sotto condizione sospensiva (v. art. 642 c.1 del c.c.), non a quello nominato a seguito della mancata prestazione della garanzia richiesta (v. art. 641 c. 2 del c.c.).
(2)
Compito dell'amministratore è procedere con l'inventario (v. art. 769 del c.p.c.), amministrare i beni dell'eredità, chiedendo l'autorizzazione del tribunale per quelli di straordinaria amministrazione, e rappresentare in giudizio l'eredità.