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Articolo 304 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Diritti di successione

Dispositivo dell'art. 304 Codice Civile

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [468, 536, 567](1).

Note

(1) Si veda ancora la fondamentale L. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare l'art. 55. Si noti come, dal punto di vista dei diritti successori nei confronti dell'adottante, il figlio adottivo sia pienamente equiparato ai figli legittimi. Nessun diritto successorio spetterà invece all'adottante, onde evitare adozioni mirate ad accrescimenti patrimoniali; resta comunque salva la capacità di successione testamentaria per l'adottante istituito erede.

Ratio Legis

La norma mira ad impedire che l'adozione funga da strumento per l'adottante interessato patrimonialmente; al contempo si ribadiscono gli opposti diritti successori in favore dell'adottato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 304 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

I. Z. chiede
venerdì 04/03/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
io sono adottata da maggiorenne da una coppia italiana 5 anni fa.
In caso io dovessi mancare prima dei miei genitori adottivi, mio figlio e mio marito o uno di due possono succedere in questo caso al posto mio da discendenti per rappresentazione o no?

p.s. i miei genitori adottivi non hanno altri figli, io sono l'unica adottata da maggiorenne

mi serve una risposta chiara e con riferimenti legislativi”
Consulenza legale i 10/03/2022
L’adozione di persona maggiorenne è proprio una delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per trasferire il patrimonio dell’adottante in favore dell’adottato.
Tale forma di adozione è disciplinata agli artt. 291 e ss. c.c. e possono farvi ricorso tutti coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati.
Tralasciando i diritti che in generale l’adottato consegue nei confronti degli adottanti, per la conoscenza dei quali si rimanda alla lettura delle norme sopra citate, l’aspetto sul quale in questo caso viene chiesto di soffermarsi è quello successorio, ed a tale riguardo la norma di riferimento si rinviene all’art. 304 c.c., intitolato proprio “Diritti di successione”.
Tale norma si preoccupa innanzitutto di precisare che, a seguito dell’adozione, l’adottante non consegue alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato, e ciò con il preciso intento, tenuto presente dal legislatore, di evitare che l'adottante possa essere indotto all'adozione sperando di appropriarsi del patrimonio dell'adottando.
Ovviamente, nulla vieta che l'adottato, con proprio testamento, decida di istituire erede l'adottante, purchè vengano rispettate le quote spettanti ad eventuali eredi legittimari dello stesso adottato.

Per quanto concerne, poi, i diritti di successione sul patrimonio dell’adottante, il citato art. 304 c.c. rinvia espressamente alle norme contenute nel libro II del codice civile (intitolato, appunto, “Delle successioni” e che si apre con l’art. 456 del c.c.), norme dalla cui lettura si desume che il figlio adottivo viene equiparato, rispetto all'adottante, ai figli legittimi.
In particolare, di ciò se ne trova conferma all’art. 536 del c.c. per quanto concerne la quota di legittima o di riserva (dove appunto si stabilisce che ai figli legittimi sono equiparati gli adottivi), nonché, per ciò che concerne le successioni legittime, all'art. 567 del c.c., il quale stabilisce che ai figli legittimi sono equiparati i figli adottivi.

Tale equiparazione comporta anche l'applicazione del principio della rappresentazione, tant’ è che lo stesso art. 468 del c.c. , nell’individuare i soggetti in favore dei quali opera tale principio, riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi.
In tal senso si è peraltro espressa la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 13 del 28.01.1986, ha riconosciuto l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela.

Il diritto di rappresentazione, invece, non può operare in favore del proprio coniuge, e ciò perché espressamente escluso sempre dal citato art. 468 c.c., ammettendo che possano assumere la posizione di rappresentanti soltanto i discendenti dei figli e dei fratelli e delle sorelle del de cuius (il de cuius in questo caso sarebbe la figlia adottiva).

Pertanto, rispondendo in modo molto sintetico alle domande poste, può dirsi che se l’adottato dovesse venire a mancare prima dei genitori adottivi, i figli dello stesso adottato, ma non il coniuge, conseguirebbero il diritto di succedere per rappresentazione alla loro madre ex artt. 304 e 468 c.c.

L. B. chiede
venerdì 02/05/2025
“Buonasera, il coniuge di una cugina di mio padre (che chiamo zio) è vedovo e senza figli. Unici parenti sono due sorelle, ancora in vita, e i loro figli (nonché, ovviamente, nipoti di mio zio). Mio zio ha superato gli 80 anni e per ragioni familiari ha espresso la volontà di adottarmi, di fatto mi occupo io di tutte le sue esigenze da alcuni anni. La domanda che mi/vi pongo è la seguente: in quanto adottivo maggiorenne, quando avverrà l'inevitabile, andrei ad ereditare la totalità del patrimonio di mio zio (in assenza di testamento) o andrebbe diviso pro quota con le sorelle? Ed eventualmente con quali quote? Avrei bisogno di avere i riferimenti normativi e le eventuali sentenze delle Corti Costituzionali e di Cassazione se ve ne ssono.Grazie.”
Consulenza legale i 06/05/2025
Come si ricava dal testo della Legge n. 184/1983 (Legge sull'adozione), tre sono le possibili forme di adozione previste nel nostro ordinamento giuridico e, precisamente:
  1. la c.d. adozione legittimante: costituisce la forma più comune di adozione, può essere effettuata esclusivamente da due soggetti tra loro legati da vincolo di coniugio (da almeno tre anni e non separati nemmeno di fatto) e si riferisce a un minore che si trovi in stato di abbandono e che sia dichiarato adottabile (ex art. 7 della legge sull'adozione). Essa si conclude con sentenza, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, a cui consegue l’acquisizione da parte dell’adottando dello status di figlio.
Il figlio adottato con l’adozione piena, acquisendo lo status di figlio nato nel matrimonio, rientra a pieno titolo nel novero dei soggetti contemplati dall’art. 74 del c.c. al fine della individuazione della relazione di parentela.
  1. L'adozione del maggiore d’età: questa forma di adozione trova ancora oggi la sua disciplina essenzialmente nel codice civile (artt. 291 e ss. c.c.). Per mezzo di essa si intende soddisfare l’interesse di una persona adulta a conseguire i vantaggi connessi alla qualità giuridica di figlio, quali il diritto di portare il cognome dell’adottante e l’aspettativa di esserne erede.
Ai fini successori assume particolare importanza quanto disposto dall’art. 300 del c.c., in forza del quale l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine; inoltre l’adozione non determina l’insorgere di alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
  1. L’adozione in casi particolari, detta anche “adozione semplice”: è disciplinata dall’art. 44 della legge sull'adozione, il quale sostanzialmente ammette l’adozione di minori, anche quando non sussistano le condizioni che ne determinino l’adottabilità, purché ricorrano i presupposti individuati dallo stesso art. 44.

La forma di adozione a cui si fa riferimento nel caso in esame è ovviamente quella di cui alla superiore lett. b), per la quale, come si è detto, valgono le regole dettate agli artt. 291 e ss. c.c.
Tra tali norme assume qui specifico rilievo l’art. 304 del c.c., rubricato proprio “Diritti di successione”, il quale, per la determinazione dei diritti dell’adottato nella successione dell’adottante, fa rinvio alle norme contenute nel Libro II del codice civile (ovvero il libro sulle successioni).
Dalla lettura delle norme contenute in tale libro si ricava che il figlio adottivo viene equiparato, rispetto all’adottante, ai figli legittimi.
Ciò viene espressamente indicato all’art. 536 del c.c. per ciò che concerne la quota di legittima (la norma dispone che ai figli legittimi sono equiparati gli adottivi), nonché all’art. 567 c.c.(anche questa norma stabilisce che ai figli legittimi sono equiparati i figli adottivi).

Pertanto, alla domanda posta si può così rispondere.
Al momento della morte dell’adottante, unico chiamato all’eredità ex lege sarà il figlio adottato ex artt. 566 e 567 c.c.
Nulla spetterà alle sorelle del defunto, considerato che l’art. 570 del c.c. attribuisce a fratelli e sorelle il diritto di succedere soltanto se colui che muore non lascia prole (né genitori, né altri ascendenti).
Deve anche aggiungersi che, ex art. 687 del c.c., con l’adozione sono revocate di diritto le eventuali disposizioni testamentarie anteriormente assunte, essendo in presenza di un’ipotesi di sopravvenienza di figli.