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Articolo 27 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 27 Legge sull'adozione

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome(1).

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

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Consulenze legali
relative all'articolo 27 Legge sull'adozione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. F. chiede
venerdģ 31/01/2025
“Quesito: un soggetto nato nel 1966 viene adottato con Decreto del 02/04/1969 (Adozione Ordinaria) e successivamente in data 19/02/1979 ottiene anche di escludere il cognome della famiglia originaria dal suo doppio cognome; non si sposa e non genera figli; a Gennaio 2024 il soggetto muore, lasciando a se superstiti, la madre adottiva novantenne ed i fratelli e sorelle naturali, tra i quali anche alcuni in egual maniera adottati a loro volta da altre famiglie; la domada è .........chi eredita in assenza di testamento?”
Consulenza legale i 04/02/2025
La disciplina dell’adozione si rinviene nella Legge 4 maggio 1983 n. 184, nota come Legge adozione, abrogativa della Legge n. 431/1967, per effetto della quale era stato inserito nel codice civile il Capo III del Titolo VIII, Libro I, rubricato “Dell’adozione speciale”.


Da tale testo normativo si desume che quattro sono i modelli di adozione voluti dal legislatore, a seconda delle diverse circostanze di fatto e dei diversi presupposti, e precisamente:
  1. adozione di persone maggiori di età, per la cui disciplina si applicano esclusivamente le norme dettate dal codice civile;
  2. adozione dei minori c.d. legittimante, disciplinata agli artt. 6-28 Legge adozione;
  3. adozione dei minori c.d. internazionale (artt. 2943 Legge adozione);
  4. adozione dei minori in casi particolari, ispirata alla disciplina di quella codicistica per i maggiorenni (artt. 4457 Legge adozione).

La forma di adozione che viene in considerazione nel caso in esame è, indubbiamente, quella di cui alla superiore lett. b), ovvero l’adozione di minori c.d. legittimante, per la quale valgono, sotto il profilo successorio, regole diverse da quelle dettate per il caso di adozione di persone maggiori di età.


Quest’ultima forma di adozione, infatti, non dà vita ad alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell’adottato né tra adottato e parenti dell’adottante, salve le eccezioni di legge, come risulta dall’art. 300 del c.c. (l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine).
Per tale ragione è previsto che, mentre l’adottato succede mortis causa all’adottante con gli stessi diritti dei figli legittimi, ai quali è equiparato ex artt. 536 e 567 c.c., l’adottante non può vantare alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato (cfr. [art. 304 del c.c.).


Diversa, come si è prima accennato, è la situazione nel caso di adozione c.d. legittimante, definita anche speciale o di minori, per mezzo della quale il legislatore si è prefisso di tutelare gli orfani, i minori abbandonati o i bambini privi di adeguata assistenza dalla famiglia di origine (ovvero quella biologica), recidendo ogni legame dell’adottato con tale famiglia (è questa la ragione per cui gli artt. 6 e 7 Legge adozione richiedono la ricorrenza di presupposti soggettivi ben determinati).


A seguito di tale forma di adozione, l’adottato acquista ad ogni effetto, sia personale che patrimoniale, lo stato di figlio legittimo degli adottanti (c.d. effetto legittimante), cessando per converso i suoi rapporti verso la famiglia di origine (c.d. effetto risolutivo), salvi i divieti matrimoniali di cui all’art. art. 87 del c.c. (cfr. art. 27 Legge adozione).
Ciò significa che la famiglia adottiva diviene l’unica famiglia del minore e quest’ultimo perde qualsiasi diritto, anche successorio, nei confronti della famiglia d’origine.


In applicazione dei suddetti principi si avrà che, alla morte della persona adottata, troveranno applicazione, in assenza di testamento, le norme dettate dal codice civile in materia di successione legittima (artt. 566580 c.c.), ma con riferimento alla famiglia adottiva.
Pertanto, poiché nel caso in esame la de cuius non lascia coniuge né figli, ma solo la madre adottiva, è in favore di quest’ultima, peraltro legittimaria ex artt. 536 e 538 c.c., che andrà devoluta l’intera eredità, secondo quanto prescritto dall’art. 568 del c.c..
Ne resteranno, invece, esclusi i fratelli e le sorelle naturali, in conseguenza dell’effetto risolutivo che ha prodotto l’adozione con la famiglia di origine, a prescindere dalla circostanza che anche questi, a loro volta, risultino essere stati adottati da altre famiglie.


Sandro G. chiede
giovedģ 04/11/2021 - Abruzzo
“Lucia nata in Sud America è stata adottata all'età di 7 anni da famiglia italiana.Lucia oggi ha 46 anni. Qualche tempo fa è venuto a mancare il padre adottivo Emanuele. La madre Anna adottiva ha 93 anni. Se dovesse venire a mancare Anna, il fratello originario (di sangue) di Lucia, adottato anch'esso da altra famiglia italiana, avrebbe pretese ereditarie nei confronti di Lucia?”
Consulenza legale i 10/11/2021
Prima di rispondere al quesito, si ritiene possa essere utile fare un breve quadro sintetico delle diverse forme di adozione di minorenni previste dal nostro ordinamento giuridico, disciplinate dalla c.d. Legge sull’adozione, ossia la Legge 4 maggio 1983 n. 184 e sue successive modificazioni.
In particolare, si distingue tra:
a) adozione legittimante, per effetto della quale viene meno ogni legame tra il minore e la famiglia di origine (il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi);
b) adozione particolare: è prevista solo in determinati casi espressamente indicati dalla legge e per i quali non è possibile fare ricorso all’adozione legittimante. La particolarità di questa forma di adozione sta nel fatto che essa non fa venir meno il legame tra il minore e la sua famiglia di origine.
c) adozione internazionale: si tratta di una forma di adozione c.d. legittimante (ossia con gli stessi effetti di quella sub lettera a), alla quale è possibile fare ricorso sia in caso di adozione di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia che nel caso di adozione di minore italiano da parte di genitori italiani residenti all’estero.

Ebbene, sulla base dei dati contenuti nel quesito, si presume che il tipo di adozione che viene in considerazione nel caso di specie sia la c.d. adozione internazionale, dalla quale ne conseguono i medesimi effetti giuridici che l’art. 27 della Legge sull’adozione prevede per l’adozione legittimante, tra cui, in particolare, la cessazione di ogni rapporto giuridico tra adottato e famiglia di origine (fatta eccezione per i divieti matrimoniali).
Tali effetti si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi si sia provveduto, momento in cui si dice che la sentenza diventa definitiva.

Poiché sembra più che evidente che la sentenza di adozione sia divenuta definitiva ormai da parecchio tempo (Lucia è stata adottata all’età di sette anni e adesso ha 46 anni), possono dirsi definitivamente spezzati i rapporti giuridici e familiari tra Lucia e la sua famiglia di origine, compreso il fratello originario di sangue.
Quest’ultimo, peraltro, risulta anch’egli adottato da altra famiglia italiana, il che comporta che soltanto nei confronti di tutti i componenti di tale famiglia, compresi eventuali fratelli, potrà avanzare eventuali pretese successorie.

Una conferma in tal senso si ricava sia dal testo dell’art. 74 del c.c., norma che circoscrive il vincolo di parentela tra le persone che discendono da uno stesso stipite, anche nel caso di figlio adottivo, sia dagli artt. 566 e 567 c.c., i quali dispongono espressamente che al padre ed alla madre succedono i figli e che ai figli sono equiparati gli adottivi (solo Lucia è figlia di Emanuele ed Anna).
A ciò si aggiunga che il fratello di sangue di Lucia non avrà neppure alcun diritto a succedere alla stessa Lucia ex art. 570 del c.c., in quanto, come si è precisato nella prima parte di questa consulenza, per effetto dell’adozione piena o legittimante si è definitivamente spezzato ogni rapporto giuridico tra Lucia e la sua famiglia di origine.

Ogni pretesa successoria, dunque, potrà essere avanzata dal fratello di sangue di Lucia soltanto nei confronti della famiglia che lo ho adottato.