(massima n. 1)
Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito č preclusa la possibilitā di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.