(massima n. 1)
Il fallimento delle societą di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle societą di fatto in virtł del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la societą "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della societą, in forza della responsabilitą illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.