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Articolo 2500 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trasformazione eterogenea in società di capitali

Dispositivo dell'art. 2500 octies Codice Civile

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

Ratio Legis

La norma disciplina la trasformazione da società non lucrative, enti colletivi non societari e comunioni d'azienda in società di capitali (altrimenti detta trasformazione eterogenea progressiva), fissando le maggioranze secondo le quali la decisione deve essere adottata nelle società non lucrative e nelle comunioni d'azienda, nonché ponendo dei limiti alla trasformabilità degli enti collettivi non societari.

Spiegazione dell'art. 2500 octies Codice Civile

La trasformazione eterogenea progressiva determina il passaggio di un ente con scopo non lucrativo ad una società lucrativa.
La norma ammette la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali. Nonostante ciò, si reputa ammissibile anche la trasformazione in società di persone.

Per quanto riguarda i consorzi, ci si riferisce sia a quelli con attività esterna, che hanno soggettività giuridica, che a quelli con attività interna, che non hanno soggettività giuridica. La trasformazione eterogenea può inoltre riguardare sia le società consortili di persone, sia le società consortili di capitali.

La norma, a differenza della precedente (2500 septies), non nomina l'associazione non riconosciuta tra gli enti che possono procedere alla trasformazione in società lucrative. La preclusione è motivata sia dalla mancata previsione di un regime di pubblicità per le associazioni non riconosciute, sia dall'assenza di piena personalità giuridica in capo all'ente.

La norma disciplina l'attribuzione delle azioni o quote soltanto riguardo alla trasformazione che coinvolga una associazione ed una fondazione. Sicché si deve ritenere che:
- per la società consortile bisogna guardare al tipo sociale da questa adottato, applicandosi l'art. 2500 quater;
- per il consorzio farà fede la quota di partecipazione al fondo consortile;
- per la comunione di azienda bisognerà riferirsi alla singola quota di comproprietà.

Massime relative all'art. 2500 octies Codice Civile

Cass. civ. n. 15963/2007

È valido l'accordo negoziale stipulato tra soci e terzi avente ad oggetto la ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata e la sua trasformazione in società per azioni anche se la delibera societaria possa astrattamente ritenersi viziata perché assunta sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale. I patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l'esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento. (Rigetta, App. Torino, 26 Novembre 2003).

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