(massima n. 1)
Per accertare la natura professionale di una prestazione che utilizzi sistemi di elaborazione elettronica come tale riservata non alle società di servizi, bensì a professionisti iscritti negli appositi albi professionali il giudice deve valutare la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale, tenendo conto che possono esservi servizi in cui la prima ha una funzione ridotta rispetto all'elaborazione elettronica (come nel caso in cui l'elaborazione consista nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola mente umana) e servizi in cui, invece, l'attività intellettuale prevale, intervenendo con le proprie cognizioni specialistiche e trovando nell'elaboratore solo uno strumento che si limita a rendere più veloce, rispetto alla mano dell'uomo, la scritturazione dei calcoli. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, senza spiegare perché l'attività intellettuale non dovesse ritenersi prevalente su quella materiale, aveva negato natura professionale all'attività svolta da una società di servizi, consistita nella preparazione dei modelli fiscali 101 e 102, nella redazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, nella compilazione dei modelli O1M e 03M e nella chiusura delle posizioni assicurative e contributive presso I'Inail e I'Inps, limitandosi ad affermare che essa s'era risolta nell'elaborazione di dati ed indicazioni forniti dai clienti ed, in minima parte, nello svolgimento di un'elementare contabilità).