(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennitā che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennitā č erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilitā risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.