(massima n. 1)
All'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c., il quale imponendo, in caso di assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennitą mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da pił assicuratori, persegua fini di lucro e consegua un indebito arricchimento.