(massima n. 1)
Il grado di invaliditā di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integritā psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacitā lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, la quale č da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermitā riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito.