(massima n. 2)
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall'assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell'assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte.